Sul caso delle sbarre di via Valle pubblichiamo altri due aggiornamenti: la precisazione dell'avvocato Francesco Di Ciollo, secondo il quale dalla sentenza si evince il contrario rispetto a quanto dichiarato nella prima nota dell'amministrazione, e un nuovo comunicato del Comune di Sperlonga:
"Come si legge chiaramente nell’ordinanza cautelare - ribadisce la seconda nota del Comune - il Consiglio di Statosi limita ad accogliere la domanda solo per la fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, respingendo la richiesta di sospensiva dell’ordinanza di demolizione.
Il Consiglio di Stato per rendere più chiaro il concetto, e per ribadire che non ha concesso nessuna sospensiva, ha affermato espressamente che conferma il proprio decreto cautelare n. 3030 del 2015 con cui lo stesso Consiglio di Stato aveva già rigettato l’istanza di sospensiva con la seguente motivazione:
"Ritenuto che, alla luce di una valutazione degli effetti dell’appellata ordinanza e della natura e consistenza degli interessi in conflitto, non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza di cui all’art. 56 cod. proc. amm. per concedere la richiesta misura cautelare monocratica”.