È stata emanata oggi dalla Regione Lazio un’ordinanza che integra i contenuti di quella pubblicata ieri – la n. Z00010 – che stabiliva disposizioni specifiche circa gli orari di apertura dei negozi (quelli la cui chiusura non è stata disposta dai provvedimenti del Governo). Esentate dai limiti di orario alcune tipologie di attività commerciali e concessa ai sindaci dei piccoli Comuni con pochi esercizi commerciali la facoltà di anticipare l’orario di apertura dei negozi.
Il provvedimento – anche questo firmato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dopo essere stato concertato con gli assessori al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli – nello specifico prevede che le disposizioni annunciate nell’ordinanza di ieri (orari limite per l’apertura e la chiusura degli esercizi, 8.30 e 19.00 dal lunedì al sabato e 8.30 e 15.00 la domenica) non si applicano, oltre che alle farmacie e parafarmacie, anche:
- alle edicole (attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
- ai distributori automatici;
- ai benzinai (aree di servizio e di rifornimento carburanti), sia quelli situati sulla rete stradale, sia quelli autostradali, compresi i self-service.
Gli orari di apertura e chiusura di queste tipologie di attività commerciali non sono di conseguenza soggetti alle limitazioni stabilite con il provvedimento di ieri. Questa modifica è stata apportata in considerazione delle esigenze specifiche di queste attività commerciali, dovute alla loro natura stessa. Merita ricordare inoltre che l’ordinanza di oggi, così come quella di ieri, riguarda esclusivamente le attività commerciali e non le attività artigianali consentite; di conseguenza non sono previste limitazioni di orario, a titolo di esempio, per i forni.
L’ordinanza prevede poi che “nei piccoli Comuni”, ossia quelli sotto i 5.000 abitanti, “con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita”, i sindaci potranno, con ordinanza, anticipare l’orario di apertura dei negozi rispetto a quanto previsto dall’ordinanza regionale di ieri (le 8.30).
L’ordinanza è consultabile nella sezione dedicata all’emergenza coronavirus del sito della Regione Lazio (alla pagina http://www.regione.lazio.it/
Aggiornamento: la nota del comune di Fondi
Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende nota alla cittadinanza l’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO (n°Z00011) emanata in data 18 Marzo u.s. ad integrazione dei contenuti della precedente (n° Z00010) che stabiliva disposizioni specifiche circa gli ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI (quelli la cui chiusura non è stata disposta dai provvedimenti del Governo).
Il nuovo provvedimento – in vigore da oggi fino al 5 Aprile 2020 – esenta dai limiti di orario alcune tipologie di attività commerciali e concede ai Sindaci dei piccoli Comuni con pochi esercizi commerciali la facoltà di anticipare l’orario di apertura dei negozi.
Nello specifico, esso prevede che le DISPOSIZIONI dell’ordinanza del 17 Marzo u.s. (orari limite per l’apertura e la chiusura degli esercizi: 8.30-19.00 dal LUNEDÌ al SABATO e 8.30-15.00 la DOMENICA e i GIORNI FESTIVI) NON SI APPLICANO, oltre che alle FARMACIE e PARAFARMACIE, anche:
- alle EDICOLE (attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
- ai DISTRIBUTORI AUTOMATICI;
- ai BENZINAI (aree di servizio e di rifornimento carburanti), sia quelli situati sulla rete stradale che quelli autostradali, compresi i self-service.
Gli orari di apertura e chiusura di queste tipologie di attività commerciali non sono di conseguenza soggetti alle limitazioni stabilite con il precedente provvedimento. Tale modifica è stata apportata in considerazione delle esigenze specifiche di queste attività commerciali, dovute alla loro stessa natura. La suddetta ordinanza, così come quella del giorno precedente, riguarda esclusivamente le attività commerciali e non le attività artigianali consentite; di conseguenza non sono previste limitazioni di orario, a titolo di esempio, per i forni.
L’ordinanza prevede inoltre che nei Comuni fino a 5.000 abitanti “con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita” i Sindaci potranno, con ordinanza, anticipare l’orario di apertura dei negozi rispetto a quanto previsto dall’ordinanza regionale del 17 Marzo u.s.