Dopo le precedenti delucidazioni su zona rossa e Dcpm, l'avvocato Guglielmo Raso torna sulla questione normativa spiegando nel dettaglio l'ultima ordinanza regionale.
Pubblichiamo integralmente il suo intervento.
L'ordinanza regionale spiegata dall'avvocato Guglielmo Raso
L’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 20 del 27 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978 in materia di igiene pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi) ripristina la cd. “zona rossa” nel Comune di Fondi, sostituisce il precedente provvedimento (ordinanza n. Z0012 del 19 marzo) la cui efficacia è venuta meno a seguito dell’adozione del DPCM 22 marzo 2020, ai sensi dell’ art. 3 n. 2 del DL n. 6/2020 convertito in Legge n. 13 del 5 marzo 2020.
Anche questo provvedimento, come il precedente, trova il suo primo e fondamentale presupposto nell’ art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; nonchè della legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che prevede la possibilità, per il Presidente della Giunta Regionale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di Sanità Pubblica, e cioè di emettere i provvedimenti di carattere straordinario previsti dal D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali, meglio noto come TUEL), da adottare in situazioni gravi ed emergenziali che non possono essere fronteggiate con i mezzi ordinari.
Ulteriore e nuovo fondamento legislativo è poi rappresentato dall’ultimo Decreto Legge emanato: il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, atto avente forza di legge, che affida alle Regioni il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l’adozione di misure restrittive (art. 1 DL 19/2020), nonchè di introdurre, di propria iniziativa, misure ulteriormente restrittive (art. 3) in materia di libera circolazione delle persone, sospensione delle attività commerciali e imprenditoriali, chiusure di parchi e spazi pubblici etc..
L’ordinanza del 27 marzo dispone innanzitutto il divieto di allontanamento dal Comune di Fondi.
Tale divieto è imposto a “… tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale”. Per quanto il dato letterale dell’ordinanza sia inequivocabile, è bene precisare che tale divieto è esteso non solo ai residenti o domiciliati, ma a chiunque sia presente nel Comune di Fondi: pertanto, chiunque si trovi nel Comune di Fondi, a prescindere da dove sia radicata la sua residenza o il suo domicilio, non potrà allontanarsene, nemmeno per svolgere attività lavorativa in altro comune.
Tale divieto deve intendersi come assoluto. La formulazione del provvedimento non lascia spazio a dubbi interpretativi: il “divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale” di cui al n. 1, non è infatti seguito dalla specificazione di alcuna ipotesi derogatoria.
Le uniche eccezioni sono strettamente limitate ad alcune particolari categorie lavorative, tassativamente individuate nel n. 4. Trattasi di ipotesi rigorosamente tassative, che consentiranno l passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi esclusivamente a: personale militare, protezione civile, forze di polizia, vigili del fuoco, personale medico e sanitario del SSR, farmacisti, veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento.
A tal riguardo è opportuno evidenziare che il carattere particolarmente rigoroso di tali prescrizioni appare perfettamente funzionale e proporzionato alla finalità di interesse pubblico che il provvedimento deve perseguire, e cioè, salvaguardare la salute di chi si trovi nel Comune di Fondi, evitando contemporaneamente la diffusione del contagio ai comuni limitrofi ed all’intero territorio regionale.
Contestualmente, è previsto il divieto di accesso nel Comune di Fondi.
Tuttavia, in questo caso sono previste delle eccezioni, (introdotte dalla dicitura “salvo che”) tassativamente indicate nell’elencazione che segue: a)rientro al domicilio o residenza; b) approvvigionamento di beni di prima necessità; c) raggiungere i servizi sanitari limitatamente ad accertamenti non differibili e urgenti; d) servizi essenziali o di pubblica utilità ma limitatamente al gestore dell’attività e solo nel caso in cui non sia possibile garantirle con personale presente nel Comune di Fondi; e) svolgimento di attività connesse al ciclo biologico di piante e animali e per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi. Resta inteso che chi rientri in una di queste ipotesi tassative, potrà fare ingresso nel Comune di Fondi munito di autocertificazione comprovante il ricorrere di una di tale ipotesi.
Le attività economiche produttive sono sospese, ad eccezione di quelle al n. 8: generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti.
Una attenzione particolare è poi dedicata al Mercato Ortofrutticolo di Fondi, le cui attività, pur rimanendo regolamentate dalla precedente ordinanza del 19 marzo, sono ora soggette e regole meno restrittive. Le attività di produzione, approvvigionamento, lavorazione e logistica connesse alla filiera agroalimentare del MOF, sia che esse siano svolte all’interno dell’area MOF, che nell’intero territorio Comunale, potranno svolgersi sino alle ore 18,00, fermo restando l’utilizzo dei DPI ed il “distanziamento sociale”. Inoltre, il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento della filiera agroalimentare del MOF e delle attività ad esso legate, sarà a tal fine autorizzato a transitare nel Comune di Fondi previa esibizione di documentazione relativa all’attività svolta, alla natura ed alla destinazione della merce trasportata.
Analogamente al precedente provvedimento, si ribadisce la soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici e del trasporto ferroviario, nonché la chiusura di parchi pubblici, aree a libero accesso, cimitero comunale, con divieto di riunioni ed assembramenti.