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Da martedì a Fondi stesse regole d'Italia: le attività ammesse e quelle vietate

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Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che nella serata di ieri, Venerdì 10 Aprile 2020, sono stati emanati sia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia l’Ordinanza della Regione Lazio n. Z00025 con cui sono state disposte le misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 fino al prossimo 3 Maggio 2020.

Da Martedì 14 Aprile per il Comune di Fondi si applicano le stesse misure urgenti di contenimento del contagio previste sull’intero territorio nazionale disposte dal DPCM del 10 Aprile 2020, che sostituisce tutti i Decreti precedenti.

L’ordinanza regionale ha invece mantenuto misure particolarmente restrittive solo per il MOF, eliminando i controlli ed i presidi delle Forze di Polizia ai varchi principali della città e uniformando dunque il Comune di Fondi a tutto il resto d’Italia.

Le Disposizioni nazionali impongono ancora un rispetto rigoroso delle previste misure di contenimento del contagio e pertanto è fatto obbligo a tutti i cittadini di restare a casa e di uscire solo per i motivi strettamente necessari (lavoro e salute).

Si invita la cittadinanza a prendere visione integrale dei suddetti provvedimenti in cui sono riportate le specifiche misure che qui si sintetizzano:

  • è vietato uscire dal Comune se non per motivi di lavoro o di salute, sempre munendosi di apposita autodichiarazione;

  • è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

  • è consentito svolgere individualmente attività motoria esclusivamente in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

  • restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, di prima necessità e quelle individuate nell’allegato 1 del citato DPCM;

  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle di cui individuate nell’allegato 2 del citato DPCM;

  • in ordine alle attività professionali si raccomanda l’attuazione del massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

  • restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

  • sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 Giugno 1990, n°146 (ad esclusione di musei, istituti e luoghi della cultura, servizi che riguardano l’istruzione);

  • restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con possibilità solo di consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle identificate dai relativi codici ATECO indicati nell’allegato 3 del citato DPCM.

Tutti gli esercizi comunque autorizzati devono applicare le misure di cui all’allegato 5 del DPCM, ovvero distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale due volte al giorno; fornire alla clientela sistemi per la disinfezione delle mani; obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi e comunque in tutte le fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento; obbligo di utilizzo dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, in particolare per l’acquisto di alimenti e bevande; accessi regolamentati e scaglionati.

Per il MOF si confermano le attuali misure previste dalla precedente Ordinanza regionale n. Z00020 del 27 Marzo 2020 ossia: orario di apertura Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica ore 5.00-14.00, ferma restando la possibilità di effettuare in deroga ai predetti orari attività di logistica e lavorazione delle merci; chiusura nei giorni di Sabato e Lunedì, con sanificazione del mercato ogni Sabato; utilizzo di mascherine e guanti e divieto di accesso al mercato per quanti fossero sprovvisti; contingentamento degli accessi, mediante esibizione di autocertificazione giornaliera, circa l’effettiva esigenza di operatività, sia per gli operatori che per gli autisti, con divieto per quest’ultimi di scendere dagli automezzi, se non previo utilizzo di mascherine e guanti; controllo giornaliero di tutto il personale mediante termoscanner all’ingresso; divieto di assembramenti o riunioni all’interno del mercato e negli spazi adiacenti.

Sia l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00025 10/4/2020 che il DPCM 10/4/2020 sono pubblicati nell’apposita sezione Direttive e raccomandazioni emergenza COVID-19 cui si accede dall’apposito banner presente nella home page del sito istituzionale del Comune di Fondi www.comunedifondi.it.

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